
La Riforma del Lavoro Sportivo: Guida alle Nuove Regole per Società e Lavoratori
La recente riforma dello sport, introdotta con il D.Lgs. 36/2021, ha segnato un cambiamento epocale per il settore. Per la prima volta, l'ordinamento italiano riconosce la "specificità dello sport" attraverso un sistema organico che tutela chi lavora in questo ambito, garantendo diritti previdenziali e assicurativi prima assenti o frammentati.
In questo articolo, analizziamo i punti chiave della riforma per supportare le ASD, le SSD e i lavoratori sportivi nella corretta gestione dei rapporti di lavoro.
Chi è il "Lavoratore Sportivo"?
Secondo l'Articolo 25 del decreto, rientrano in questa definizione figure come atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici e sportivi, preparatori atletici e direttori di gara. La norma include anche i cosiddetti "pro gamer" o cyber-atleti impegnati negli eSport, purché la disciplina sia riconosciuta dal CONI.
Attenzione: non sono considerati lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di professioni protette (es. medici, avvocati) o mansioni non specifiche come custodi, addetti alle pulizie o alla ristorazione.
Professionismo vs Dilettantismo: le differenze contrattuali
Il lavoro sportivo può essere svolto in forma subordinata, autonoma o di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co).
- Settore Professionistico: Gestito da società (S.p.A. o S.r.l.) con fine di lucro. Qui vige spesso una presunzione di lavoro subordinato per gli atleti, a meno che la prestazione non sia limitata nel tempo (es. singola manifestazione) o non superi determinate soglie orarie (8 ore settimanali).
- Settore Dilettantistico: Caratterizzato da finalità prevalentemente altruistiche. In questo ambito, la riforma introduce una presunzione di co.co.co se l'impegno non supera le 24 ore settimanali. Se si superano le 24 ore, non scatta l'automatica trasformazione in rapporto subordinato, ma la subordinazione va provata in concreto.
Agevolazioni Fiscali e Previdenziali
Uno dei pilastri della riforma è la soglia di esenzione fiscale:
- Esenzione IRPEF: I compensi fino a 15.000 euro annui non concorrono alla formazione del reddito imponibile. Oltre questa cifra, si applicano le aliquote ordinarie.
- Esenzione Contributiva: Per i co.co.co nel dilettantismo, i contributi previdenziali sono dovuti solo sulla quota eccedente i 5.000 euro annui. Inoltre, fino al 31 dicembre 2027, l'imponibile contributivo è ridotto al 50%.
Obblighi per i Datori di Lavoro
Le società devono prestare attenzione ai nuovi adempimenti amministrativi:
- Comunicazioni Obbligatorie: Nel settore dilettantistico, le assunzioni vanno comunicate tramite il RASD (Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche) entro il 30° giorno del mese successivo all'inizio del rapporto.
- Forma Scritta: Il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità.
- Sicurezza e Salute: I lavoratori sportivi godono della tutela INAIL (obbligatoria per subordinati, apprendisti e co.co.co amministrativi) e delle norme generali sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008).
Il Volontario Sportivo
Resta ferma la possibilità di avvalersi di volontari che operano in modo personale e gratuito. Ai volontari possono essere riconosciuti solo rimborsi spese documentati (vitto, alloggio, viaggio) fino a un massimo di 400 euro mensili.
Nota bene: la figura del volontario è incompatibile con qualsiasi altra forma di rapporto di lavoro retribuito con lo stesso ente.
Lo Studio Vincenzo Ciraci è a disposizione per una consulenza approfondita sulla corretta contrattualizzazione dei vostri collaboratori sportivi e per la gestione di tutti gli adempimenti previdenziali e assicurativi.
